
Con nota prot. n. 12965 del 6 Marzo 2019, il Dirigente Generale del Dipartimento del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative – Servizio III Gestione F.S.E. e P.A.C Dott.ssa Francesca Garoffolo, ha comunicato alcune risposte relativamente alle richieste di chiarimenti pervenute circa le variazioni dell’allegato C – Scheda del piano formativo – alla domanda di partecipazione e la validità della responsabilità civile contro terzi.
Variazioni progettuali allegato C
Viene specificato che nel caso di variazione di alcuni elementi, il soggetto ospitante, dovrà procedere alla consequenziale modifica dell’allegato C, che, ove previsto, dovrà essere vistato dall’ordine di appartenenza e deve essere trasmesso alla pec del Dipartimento lavoro all’indirizzo dipartimento.lavoro@certmail.regione.sicilia.it, per essere portato a conoscenza dei competenti Servizi II, III, IV e V.
Responsabilità civile contro terzi
L’art. 5 della convenzione stipulata tra il soggetto ospitante, il tirocinante e l’Amministrazione prevede che il soggetto ospitante si impegni ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile presso terzi.
Il predetto articolo prevede inoltre che per i periodi di tirocinio privi di copertura assicurativa non sarà riconosciuta alcuna indennità. Da ciò discende che la copertura assicurativa deve coprire l’intero periodo di tirocinio.
Premesso quanto sopra, atteso che l’obiettivo è quello di garantire che il tirocinante sia protetto nei confronti di terzi, a titolo di risarcimento, per una eventuale condotta colpevole, si ritiene che siano valide, sia le polizze per RCT sottoscritte dal soggetto ospitante ed estese al personale dipendente, ai collaboratori, ai tirocinanti etc, nonché quelle sottoscritte dal tirocinante.